IL Sindaco, rende noto che gli elettori portatori di handicap, di cui all’art.1 della legge 15 Gennaio 1991, n° 15 e successive modificazioni, qualora la sede della sezione elettorale nella quale sono iscritti non sia accessibile mediante sedie a ruote possono esercitare il proprio diritto di voto in una delle sezioni sotto segnate, allocate in edifici scolastici in cui sono state eliminate le barriere architettoniche:


















