Disabili: sì all’installazione dell’ascensore anche se viola le distanze comuni

Disabili: sì all’installazione dell’ascensore anche se viola le distanze comuni

Il parere degli esperti. L’Avvocato Sabrina Caporale.
Rientra nel principio di solidarietà condominiale l’interesse delle persone disabili all’eliminazione delle barriere architettoniche, per cui è consentita l’installazione dell’ascensore anche se viola le norme civilistiche sulle distanze comuni.


L’installazione dell’ascensore condominiale: la vicenda.
Su ricorso per denuncia di nuova opera, proposto in relazione alla installazione di un ascensore, il Tribunale di Messina accoglieva l’istanza, ritenendo che l’iniziativa dei convenuti evocati fosse lesiva dei diritti degli altri condomini, cui conseguiva la pronuncia della misura cautelare. Il giudizio di merito confermava la decisione.
Anche la Corte d’Appello di Messina confermava la pronuncia di primo grado, rilevando che l’opera realizzanda violava le distanze rispetto ai balconi di proprietà esclusiva, esistenti in affaccio verso il cortile interno.

La vicenda è giunta dinanzi ai giudici della Seconda Sezione Civile della Cassazione (sentenza n. 30838/2019), che hanno accolto il ricorso formulato dalla parte ricorrente.
L’affermazione dei giudici della Corte territoriale circa la violazione delle distanze era, infatti, del tutto avulsa rispetto al caso in esame, ove i lavori per la installazione dell’ascensore erano dichiaratamente volti alla eliminazione delle barriere architettoniche.
In particolare, la Corte territoriale non si era attenuta alla ratio della L. n. 13 del 1989, art. 1, dalla quale si desume che “l’installazione dell’ascensore o di altri congegni, con le caratteristiche richieste dalla normativa tecnica, idonei ad assicurare l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici, costituisce elemento che deve essere necessariamente previsto dai progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici, ovvero alla ristrutturazione di interi edifici, ivi compresi quelli di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata, presentati dopo sei mesi dall’entrata in vigore della legge”.

L’ascensore è dotazione imprescindibile per i nuovi edifici.
Da tale indicazione si desume agevolmente che, nella valutazione del legislatore – e contrariamente a quanto affermato dalla sentenza impugnata – “l’ascensore o i congegni similari costituiscono dotazione imprescindibile per l’approvazione dei relativi progetti edilizi; in altri termini, l’esistenza dell’ascensore può senz’altro definirsi funzionale ad assicurare la vivibilità dell’appartamento, cioè è assimilabile, quanto ai principi volti a garantirne la installazione, agli impianti di luce, acqua, riscaldamento e similari”.
Vero è che tale qualificazione è dal legislatore imposta per i nuovi edifici o per la ristrutturazione di interi edifici, mentre per gli edifici privati esistenti valgono le disposizioni di cui alla L. n. 13 del 1989, art. 2; tuttavia, “l’assolutezza della previsione normativa – hanno chiarito i giudici della Suprema Corte – non può non costituire un criterio di interpretazione anche per la soluzione dei potenziali conflitti che dovessero verificarsi con riferimento alla necessità di adattamento degli edifici esistenti alla prescrizioni dell’art. 2”.

Il principio di solidarietà condominiale.
Di tal che, nel valutare il contrasto delle opere, cui fa riferimento la L. n. 13 del 1989, art. 2 con la specifica destinazione delle parti comuni, sulle quali esse vanno ad incidere, il giudice deve tener conto anche del principio di solidarietà condominiale, secondo il quale la coesistenza di più unità immobiliari in un unico fabbricato implica di per sé il contemperamento, al fine dell’ordinato svolgersi di quella convivenza che è propria dei rapporti condominiali, di vari interessi, tra i quali deve includersi anche quello delle persone disabili all’eliminazione delle barriere architettoniche, oggetto di un diritto fondamentale che prescinde dall’effettiva utilizzazione, da parte di costoro, degli edifici interessati (Cass. n. 18334 del 2012).
In questo senso, i giudici della Seconda Sezione Civile della Cassazione hanno affermato che la disciplina sulle distanze “non opera nell’ipotesi dell’installazione di impianti che devono considerarsi indispensabili ai fini di una reale abitabilità dell’appartamento, intesa nel senso di una condizione abitativa che rispetti l’evoluzione delle esigenze generali dei cittadini e lo sviluppo delle moderne concezioni in tema di igiene, salvo l’apprestamento di accorgimenti idonei ad evitare danni alle unità immobiliari altrui” (Cass. n. 7752 del 1995; Cass. n. 6885 del 1991; Cass. n. 11695 del 1990).

Barriere architettoniche e rispetto delle norme sulle distanze dalle vedute.
Le censure della ricorrente sono state, pertanto, ritenute fondate anche con riferimento alla questione della applicabilità, nel caso specifico, delle norme sulle distanze dalle vedute, di cui all’art. 907 c.c..
Al riguardo, nella giurisprudenza di legittimità, si è affermato il principio per cui le norme sulle distanze sono applicabili anche tra i condomini di un edificio condominiale, purché siano compatibili con la disciplina particolare relativa alle cose comuni, cioè quando l’applicazione di quest’ultima non sia in contrasto con le prime; nell’ipotesi di contrasto, la prevalenza della norma speciale in materia di condominio determina l’inapplicabilità della disciplina generale sulle distanze che, nel condominio degli edifici e nei rapporti tra singolo condomino e condominio, è in rapporto di subordinazione rispetto alla prima.

La decisione.
Pertanto, ove il giudice constati il rispetto dei limiti di cui all’art. 1102 c.c., deve ritenersi legittima l’opera realizzata anche senza il rispetto delle norme dettate per regolare i rapporti tra proprietà contigue, sempre che venga rispettata la struttura dell’edificio condominiale.
Nel caso di specie, la corte territoriale aveva ritenuto violato l’art. 907 c.c., senza aver previamente accertato se il manufatto realizzando, rispettasse i limiti posti dall’art. 1102 c.c. sulle parti comuni (parte del cortile comune) non essendo al tal proposito sufficiente affermare che “il manufatto determina lo sconfinamento in proprietà esclusiva di altro condomino per lo spazio di circa mq 0,50, limitandone la veduta”.

Per tutte queste ragioni, il ricorso è stato accolto e la causa rinviata alla Corte di appello di Messina, per un nuovo esame.

da: Responsabile Civile del 02.12.2019



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