Il principio di solidarietà condominiale impone di facilitare l’eliminazione delle barriere architettoniche.
Ne consegue, dunque, che un condòmino con disabilità può installare
l’ascensore esterno al fabbricato anche se riduce la veduta di alcuni e non
rispetta le distanze dalle proprietà contigue. L’opera realizzata in tal modo
deve pertanto ritenersi legittima: questo ha deciso una recente Sentenza della
Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione (n. 30838 del 26 novembre
scorso), destinata certamente a costituire un interessante precedente.
In prima istanza, il Tribunale di Messina aveva ritenuto che l’iniziativa di
realizzare un ascensore esterno da parte di un cittadino con disabilità fosse
stata lesiva dei diritti degli altri condòmini. Tale pronuncia di primo grado
era stata poi confermata dalla Corte d’Appello, secondo la quale l’opera
avrebbe in particolare violato le distanze rispetto ai balconi di proprietà
esclusiva, esistenti in affaccio verso il cortile interno. Ora, invece, la
Suprema Corte ha accolto il ricorso della persona con disabilità, rinviando il
tutto alla Corte d’Appello, per un nuovo esame.
A proposito del citato «principio di solidarietà condominiale», elemento certamente
caratterizzante della Sentenza prodotta dalla Cassazione, si legge testualmente
nel provvedimento di come si debba «tenere conto altresì del principio di
solidarietà condominiale, secondo il quale la coesistenza di più unità
immobiliari in un unico fabbricato implica di per sé il contemperamento, al
fine dell’ordinato svolgersi di quella convivenza che è propria dei rapporti
condominiali, di vari interessi, tra i quali deve includersi anche quello delle
persone disabili all’eliminazione delle barriere architettoniche, oggetto di un
diritto fondamentale». (S.B.)
Da Superando.it del 18.12.2019
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