Rifiutare l’iscrizione di un alunno con disabilità è discriminazione

Rifiutare l’iscrizione di un alunno con disabilità è discriminazione

«In assenza di ragioni normative, regolamentari o di evidente esigenza didattica, il rifiuto all’iscrizione di un bambino – fondato sulla sola circostanza della disabilità – assume di per sé carattere discriminatorio»: lo si legge in una recente Ordinanza prodotta dal Tribunale Civile di Milano, che ha parzialmente accolto il ricorso dei genitori di un alunno con disabilità, nei confronti di una scuola paritaria che gli aveva negato l’iscrizione alla primaria, motivando tale condotta con il fatto che in ciascuna delle prime classi era già presente un alunno con disabilità

Tramite l’Ordinanza n. 13751, prodotta il 19 febbraio scorso, il Tribunale Civile di Milano ha parzialmente accolto il ricorso dei genitori di un alunno con disabilità, nei confronti di una scuola paritaria che gli aveva negato l’iscrizione alla prima classe della scuola primaria, motivando tale condotta con il fatto che era già presente un alunno con disabilità per classe.
L’alunno, infatti, aveva frequentato la scuola dell’infanzia di quello stesso istituto e aveva poi chiesto l’iscrizione alla primaria, al fine di mantenere la continuità relazionale con alcuni compagni della sua sezione. Come detto, però, l’istituto pgli aveva negato l’iscrizione, sostenendo la precedenza degli altri alunni con disabilità, avendo questi ultimi frequentato per più anni la scuola dell’infanzia.
Una volta avviato il ricorso, inoltre, la scuola aveva anche eccepito il difetto di legittimazione dei genitori, rispetto a tale azione, ai sensi dell’articolo 320 del Codice Civile, secondo il quale i genitori che svolgono un’attività eccedente «l’ordinaria amministrazione» necessitano di un’autorizzazione del giudice tutelare mancante nel caso di specie.

Ebbene, riguardo a quest’ultima eccezione preliminare, il Tribunale l’ha respinta, sostenendo che quanto stabilito dal citato articolo 320 del Codice Civile vale per le attività economiche di tutela del patrimonio del minore e non già per l’esercizio dei diritti tendenti ad aumentare la sfera di cittadinanza dello stesso.
Quanto poi al merito del ricorso, il Giudice ha ritenuto che vi sia stata discriminazione poiché da una parte è stata data precedenza ai compagni senza disabilità, mentre rispetto a quelli con disabilità nessuna norma vigente vieta la presenza di più di un alunno con disabilità nella stessa classe. «In assenza di ragioni normative, regolamentari o di evidente esigenza didattica – si legge nell’Ordinanza – che giustificassero il mancato accoglimento della domanda di iscrizione alla scuola, il rifiuto all’iscrizione del bambino – fondato sulla sola circostanza della disabilità – e l’indicazione di altro istituto diverso da quello prescelto, assume di per sé carattere discriminatorio».

Da dire, infine, che il Tribunale ha rigettato la richiesta di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, non risultando agli atti la prova di tali danni né nei confronti dell’alunno né in quelli dei genitori.

«Questa decisione risulta interessante per diversi aspetti – commenta Salvatore Nocera, presidente nazionale del Comitato dei Garanti della FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap) e responsabile per l’Area Normativo-Giuridica dell’Osservatorio sull’Integrazione Scolastica dell’AIPD (Associazione Italiana Persone Down) – e in particolare merita attenzione il fatto secondo cui in mancanza di una norma primaria o regolamentare che vieti la presenza di più alunni con disabilità nella stessa classe, precludere l’iscrizione ad un alunno con disabilità in una classe in cui ne sia iscritto un altro costituisce discriminazione. E invero manca effettivamente una norma generale di divieto, dal momento che il Decreto Ministeriale 141/99, che aveva appunto vietato l’iscrizione essendo già presente un alunno con disabilità grave o di due alunni con disabilità non grave, è stato abrogato dal DPR 81/09. Al momento, quindi, non vi è più alcun limite al numero di alunni con disabilità nella stessa classe. Quanto al regolamento scolastico, quell’istituto non si è avvalso di una possibilità prevista dalle ultime Circolari sulle iscrizioni secondo le quali il Consiglio di Istituto può deliberare un tetto massimo al numero di alunni in genere per ciascuna prima classe (e quindi anche per gli alunni con disabilità). Tale Delibera, però, dev’essere accompagnata da un criterio di selezione in caso di eccesso di iscrizioni, oltreché pubblicata all’Albo dell’Istituto e nel sito dello stesso, in data antecedente a quella fissata per l’inizio delle iscrizioni, in modo che le famiglie conoscano la decisione e i criteri selettivi. In mancanza delle eccezioni sopra previste, il rifiuto di iscrizione di un alunno solo per il fatto che sia con disabilità costituisce discriminazione e quindi è competente il Tribunale Civile a deciderne la sussistenza. Pertanto il campo applicativo della Legge 67/06 sulla non discriminazione delle persone con disabilità, prevalentemente utilizzata per i tagli al numero delle ore di sostegno, continua ad essere sempre più ampliato dalla giurisprudenza».

«Pure interessante – prosegue Nocera – risulta la questione riguardante la risarcibilità o meno dei danni non patrimoniali sui quali il Tribunale si è pronunciato negandoli, in mancanza di una specifica prova, mentre altri Tribunali la ammettono per il semplice fatto che si tratta della violazione di diritti soggettivi costituzionalmente garantiti. Lo ha fatto, ad esempio il TAR della Campania, con la Sentenza n. 5668 del 2 dicembre 2019, di cui si è già parlato a lungo anche su queste pagine. Di contro, il Tribunale di Milano, pur avendo accolto solo parzialmente il ricorso, negando, come detto, la richiesta di risarcimento dei danni, ha condannato la scuola alle spese di causa, mentre troppo spesso, in caso di accoglimento parziale, le spese vengono compensate. E infine, va segnalata anche la motivazione con cui è stata rigettata la richiesta di pubblicazione della decisione sulla stampa prevista dalla Legge 67/06: «In assenza di prova del danno subito dai ricorrenti e considerata la funzione riparatoria della pubblicazione – si legge nell’Ordinanza -, deve essere rigettata anche la domanda di condanna della resistente alla pubblicazione a sue spese del provvedimento».

Da Da Superando.it 2 marzo 2020

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