Partecipazione degli alunni con disabilità alle gite o visite scolastiche

Partecipazione degli alunni con disabilità alle gite o visite scolastiche

L’articolo 3 della Costituzione italiana e l’articolo 30 della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità sanciscono il diritto degli alunni disabili a partecipare ai viaggi di istruzione e alle visite guidate. In base a tale normativa, se nella classe ci sono bambini con disabilità o con particolari bisogni, gli insegnanti, nella scelta della meta delle gite scolastiche, dei luoghi da visitare, della struttura dove soggiornare e dei mezzi di trasporto da utilizzare, devono tener conto delle esigenze di tutti.

Nel caso in cui non ci fossero tali presupposti, occorre che vengano adottati tutti gli accorgimenti e gli adeguamenti necessari affinché l’alunno con disabilità possa aderire.

Il Miur, oggi ministero dell’Istruzione e del Merito, già con la nota 645/2002 sottolineava come i viaggi di istruzione rappresentino “un’opportunità fondamentale per l’attuazione del processo di integrazione scolastica”, pertanto, organizzarne uno non accessibile per studenti con disabilità sarebbe un evidente atteggiamento discriminatorio. Affinché ciò non avvenga, un’altra nota del Miur, n. 2209/12, ai sensi del D.P.R. 275/99, sottolinea come ogni scuola può scegliere in modo autonomo i viaggi di istruzione e le visite guidate. Pertanto, non è più in vigore l’obbligo della presenza di un docente per ogni 15 alunni, nel caso particolare della presenza di un alunno con disabilità si prevede, anche se non obbligatoria, la presenza di un ulteriore docente, o di un familiare. Nello specifico, la partecipazione di un membro della famiglia è contemplata nei casi in cui lo studente abbia problemi legati al riposo, debba assumere determinati farmaci o sia tracheotomizzato. La scuola, però, non può subordinare il diritto di partecipazione alla gita dell’alunno con disabilità, alla presenza di un familiare, o pretendere che quest’ultimo lo accompagni. Spetta, infatti, alla scuola designare un accompagnatore idoneo all’interno del suo organico. Le spese di viaggio dell’accompagnatore sono a carico della scuola. Se dovessero essere addebitate alla famiglia, si paleserebbe una discriminazione, ai sensi dalla Legge n.67 del 2006. Purtroppo, le normative sopracitate non vengono in molti casi, applicate in modo corretto, cagionando un danno ingiusto agli alunni con disabilità.

Da SuperAbile INAIL del 22 dicembre 2023

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