I chiarimenti delle Entrate sull’IVA agevolata per eliminazione barriere architettoniche

I chiarimenti delle Entrate sull’IVA agevolata per eliminazione barriere architettoniche

NEWS Detrazioni e agevolazioni fiscali04 Febbraio 2020 ore 14:21

Se rispettati i requisiti tecnici, ok all’IVA al 4% per la fornitura e montaggio dell’impianto di sollevamento per persone disabili nel vano scala condominiale

L’aliquota iva agevolata
Con l’intento di favorire l’esecuzione di opere finalizzate all’adeguamento degli edifici alle prescrizioni contenute nella Legge 9 gennaio 1989 n. 13, recante disposizioni relative all’abbattimento di barriere architettoniche, il punto 41-ter) della Tabella A, parte II, allegata al Decreto IVA (DPR n. 633 del 1972) prevede l’applicazione dell’IVA con aliquota agevolata del 4% per le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto o aventi a oggetto la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento o alla eliminazione delle barriere architettoniche.


Di recente, l’Agenzia delle Entrate, è tornata sull’argomento al fine di chiarire il corretto trattamento da applicare in caso di fornitura e montaggio di un impianto di sollevamento per persone nel vano scala condominiale. Si tratta della Risposta n. 3 del 13 gennaio 2020.

Le barriere architettoniche e le finalità della norma
Le barriere architettoniche pggetto di trattazione sono quelle di cui all’art. 2 del DM 14 giugno 1989, n. 236, ossia: gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea; gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di parti, attrezzature e componenti; la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l’orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi. Con riferimento al trasferimento di beni (poltrone e veicoli per invalidi anche a motore, servoscala, ecc.), per i quali si prevede IVA al 4% (ai sensi del punto numero 31 della Tabella A, parte II, del medesimo Decreto IVA) la stessa Agenzia delle Entrate aveva già osservato che la finalità della norma è quella di agevolare i trasferimenti di quei beni che, per le loro caratteristiche tecniche di costruzione, sono oggettivamente idonei a risolvere i limiti di deambulazione dei soggetti con ridotte e/o impedite capacità motorie, senza condizionare l’applicazione dell’aliquota ridotta alla circostanza che l’acquirente sia il soggetto portatore di handicap.


In altri termini ai fini dell’applicazione dell’aliquota IVA agevolata si deve far riferimento alla natura del prodotto ceduto piuttosto che alla status di invalidità di chi lo acquista.

In conseguenza di ciò si è ritenuto che l’IVA al 4% possa applicarsi in ogni fase di commercializzazione del bene, anche nell’ipotesi in cui il cessionario sia un condominio, un ente, una scuola o simili ma purché siano rispettati i requisiti tecnici previsti dalla norma di riferimento (articolo 8.1.13 del DM n. 236/1989).
Stesse considerazioni appena esposte, l’Amministrazione finanziaria le ritiene applicabili anche ai fini dell’individuazione della portata del punto 41-ter) della citata Tabella A.

Quest’ultimo, infatti, completa la previsione del punto 31) della stessa Tabella A, prima esposto, includendo le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto. Pertanto, secondo l’Amministrazione finanziaria, con ciò il legislatore ha inteso anche in questo caso oggettivizzare la portata applicativa dell’agevolazione in esame guardando alla natura del prodotto piuttosto che allo status di invalidità di chi compra.

Il principio generale
In definitiva, dunque, l’Agenzia delle Entrate, afferma un principio generale secondo cui la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento o all’eliminazione delle barriere architettoniche potrà beneficiare dell’aliquota IVA ridotta del 4% nella misura in cui le stesse rispondano alle peculiarità tecniche indicate dall’articolo 8.1.13 del DM n. 236 del 1989.

Sulla base di tale orientamento, quindi, è possibile affermare che anche la fornitura e il montaggio di un impianto di sollevamento per persone nel vano scala condominiale può beneficiare dell’Iva al 4% ma solo a condizione che l’intervento risponda a delle precise peculiarità strutturali minime previste dal menzionato articolo 8.1.13.

La detrazione fiscale
Si ricorda che per gli interventi di ristrutturazione edilizia per l’eliminazione di barriere architettoniche sugli immobili è possibile fruire della detrazione Irpef pari al 50%, da calcolare su un importo massimo di 96.000 euro.

Nel dettaglio, lo sgravio fiscale spetta per lavori finalizzati: a) all’eliminazione delle barriere architettoniche, aventi a oggetto ascensori e montacarichi (per esempio, la realizzazione di un elevatore esterno all’abitazione); alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia idoneo a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone con disabilità gravi, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge n. 104/1992.

Ad ogni modo la detrazione compete unicamente per le spese sostenute per realizzare interventi sugli immobili (non danno, dunque, diritto al beneficio, le spese sostenute in relazione al semplice acquisto di strumenti, anche se diretti a favorire la comunicazione e la mobilità interna ed esterna).


Come si evince dalla guida dell’Agenzia delle Entrate, a titolo esemplificativo, non rientrano nell’agevolazione i telefoni a viva voce, gli schermi a tocco, i computer, le tastiere espanse.

Tali beni, tuttavia, sono inquadrabili nella categoria dei sussidi tecnici e informatici per i quali, a determinate condizioni, è prevista la detrazione Irpef del 19%.

Tra gli interventi che danno diritto allo sgravio, invece, vi rientrano ad esempio la realizzazione di un elevatore esterno all’abitazione e la sostituzione di gradini con rampe, sia negli edifici che nelle singole unità immobiliari, se conforme alle prescrizioni tecniche previste dalla legge sull’abbattimento delle barriere architettoniche.

Resta fermo che per fruire della detrazione il pagamento della spesa deve avvenire con bonifico bancario o postale c.d. parlante (anche on line), da cui risultino: causale del versamento, con riferimento alla norma (articolo 16-bis del DPR 917/1986); codice fiscale del beneficiario della detrazione; codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.  
 

Da Lavorincasa.it (Comunicati Stampa)-4 feb 2020

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