Diritto posto auto per disabile in condominio, nuova sentenza Cassazione 2020

Diritto posto auto per disabile in condominio, nuova sentenza Cassazione 2020

Anche le deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni da attuare negli edifici privati in favore dei disabili sono approvate dall’assemblea del condominio.

Cosa ha deciso la Cassazione su diritto posto auto per disabile in condominio?

La decisione dei giudici non scardina l’impianto noto e già esistente, ma semplicemente lo rafforza. Ribadisce infatti il concetto secondo cui l’assemblea del condominio non può rifiutare a un condomino alle prese con disabilità certificata un parcheggio riservato negli spazi condominiali.

Ci sono alcuni diritti che sono esplicitamente presenti nelle norme dell’ordinamento legislativo italiano. Pensiamo ad esempio ai disabili e alla legge 104 che rappresenta il punto di partenza da cui scaturiscono tutte le agevolazioni.

Ma poi ci sono le sentenze della Corte di Cassazione che hanno lo stesso valore poiché chiariscono alcuni passaggi interpretativi delle leggi e spesso li riformano fino a rappresentare un precedente da cui non si può prescindere.

Come vedremo in questo articolo, è quanto è successo in relazione alla disciplina del diritto posto auto per disabile in condominio. Si tratta di una materia che, già per sé, si presta bene a contrasti tra le parti. Quante volte abbiamo infatti sentito di litigi condominiali in riferimento al parcheggio? Vediamo quindi nel dettaglio l’importante pronuncia ovvero

  • Sentenza della Cassazione su diritto posto auto per disabile in condominio
  • Norme e leggi in vigore per il superamento delle barriere architettoniche

Sentenza della Cassazione su diritto posto auto per disabile in condominio

Perché allora l’ultima sentenza della Cassazione è di particolare importanza? Cosa ha stabilito il merito al diritto al posto auto di un portatore di handicap?

La decisione dei giudici non scardina l’impianto noto e già esistente, ma semplicemente lo rafforza. Ribadisce infatti il concetto secondo cui l’assemblea del condominio non può rifiutare a un condomino alle prese con disabilità certificata un parcheggio riservato negli spazi condominiali.

A poche sono valse la giustificazione del condominio sulla mancata esistenza delle disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, che analizzeremo nel paragrafo successivo, al momento della costruzione dell’edificio.

Tra l’altro, come stabilito dal Codice civile, ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto.

E ancora: per il raggiungimento di questo scopo può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa. In ogni caso il partecipante non può estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno degli altri.

Le deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni da attuare negli edifici privati dirette a eliminare le barriere architettoniche, nonché la realizzazione di percorsi attrezzati e la installazione di dispositivi di segnalazione atti a favorire la mobilità dei ciechi all’interno degli edifici privati, sono approvate dall’assemblea del condominio.

Per la loro realizzazione resta fermo il divieto di innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato.

Nel caso in cui il condominio rifiuti di assumere le deliberazioni, o non lo fa entro 3 mesi dalla richiesta presentata in forma scritta, il portatore di handicap o comunque chi ne esercita la tutela possono installare, le strutture mobili e rimovibili e possono anche modificare l’ampiezza delle porte d’accesso, al fine di rendere più agevole l’accesso agli edifici, agli ascensori e alle rampe dei garage.

Norme e leggi in vigore per il superamento delle barriere architettoniche

Al di là della importante sentenza della Cassazione, c’è un importante riferimento legislativo da non perdere di vista ed è la legge 13 del 1989 che regolamenta le disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati.

Qui si legge che la progettazione deve sempre prevedere accorgimenti tecnici idonei alla installazione di meccanismi per l’accesso ai piani superiori, ivi compresi i servoscala, idonei accessi alle parti comuni degli edifici e alle singole unità immobiliari, almeno un accesso in piano, rampe prive di gradini o idonei mezzi di sollevamento, l’installazione, nel caso di immobili con più di tre livelli fuori terra, di un ascensore per ogni scala principale raggiungibile mediante rampe prive di gradini.

Da BusinessOnline 2/1/2021

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