Contributi per il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati

Contributi per il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati

AVVISO PUBBLICO CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER IL SUPERAMENTO E L’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI

Si informa la cittadinanza che, nell’ambito degli interventi di sostegno economico alle famiglie, volti all’integrazione sociale ed al miglioramento della qualità della vita delle persone diversamente abili, e nel rispetto delle “Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI” (legge 13/89, deliberazioni G.R. 812/2009, 933/10 e successive determinazioni regionali), la Regione Puglia attraverso i Comuni di residenza eroga contributi destinati alla realizzazione di opere finalizzate al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici privati già esistenti ove risiedono portatori di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti, ivi compresa la cecità.

Le domande, redatte in carta da bollo e in conformità allo schema stabilito dalla Circolare Ministeriale 1669/U.L. del 22/06/1989, esplicativa della Legge 13/89, dovranno essere presentate improrogabilmente ENTRO E NON OLTRE IL 1° MARZO, e devono essere corredate da:

1. Certificato A. S. L. attestante il grado di invalidità, con difficoltà di deambulazione;

2. Certificato medico in carta libera attestante la condizione di disabilità dell’interessato;

3. Preventivo di spesa contenente la descrizione delle opere, comprensivo di Iva;

4. Fotocopia documento d’identità.

A riguardo si precisa:

§ La domanda deve provenire dalla persona (o dal suo curatore o tutore) portatrice di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti (compresa la cecità) o relative alla deambulazione e alla mobilità e deve essere

corredata dal certificato medico, anche in carta libera, attestante tale stato

di disabilità (artt. 8 e 9 c. 3 della L. 13/1989);

§ Il soggetto avente diritto al contributo è colui che effettivamente affronta

la spesa per la realizzazione dell’intervento oggetto della domanda ammessa, il quale, se diverso dalla persona disabile richiedente, deve sottoscrivere la domanda di contributo;

§ La domanda di contributo deve avere ad oggetto interventi su edifici privati e pubblici, già esistenti alla data di entrata in vigore della L. 13/1989 (10.02.1989). Pertanto il comune non può ammettere domande che riguardino edifici costruiti successivamente a tale data;

§ In virtù della legge 62/1989, che ha integrato sul punto la legge 13/1989, il contributo può essere chiesto anche per interventi su edifici non privati se adibiti a centri o istituti residenziali per l’assistenza ai disabili (punto 4.19. della circolare 1669/1989 del Ministero LLPP);

§ Le opere da realizzare, oggetto della richiesta di contributo, non devono risultare eseguite al momento della presentazione della domanda. Successivamente a tale momento, invece, l’interessato ha la facoltà di far eseguire i lavori “senza attendere la conclusione del procedimento amministrativo e, quindi, sopportando il rischio della eventuale mancata concessione di contributo” (punto 4.5. della circolare 1669/1989 del Ministero LLPP);

§ Il richiedente deve avere dimora effettiva stabile e abituale nell’abitazione su cui intende effettuare l’intervento oggetto della domanda di contributo;

§ Non possono presentare istanza le persone che hanno già provveduto ad effettuare le opere di abbattimento delle barriere architettoniche o chi deve effettuare le stesse in abitazioni di nuova costruzione o chi possiede alloggi di edilizia residenziale pubblica (es. ex- I.A.C.P.).

I cittadini interessati possono rivolgersi presso l’Ufficio Servizi Sociali, Via IV Novembre n. 49 per il ritiro dei FAC- SIMILI di domanda o scaricare l’apposita modulistica allegata al presente avviso.

Da lucerabynight.it-18 feb 2020

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