Barriere architettoniche, normativa vale anche per gli anziani

Barriere architettoniche, normativa vale anche per gli anziani

Sono in gioco diritti fondamentali: barriere da eliminare a prescindere dall’effettivo uso degli edifici da parte delle persone disabili (Consiglio di Stato, sentenza n. 355/2020)

La sentenza n. 355/2020 del Consiglio di Stato (testo in calce) riguarda fatti risalenti al 1996, allorquando l’amministratore pro tempore di un condominio domandò il rilascio dell’autorizzazione edilizia per la costruzione di un ballatoio in struttura metallica di smonto all’impianto dell’ascensore, da realizzarsi in corrispondenza del secondo piano dello stabile.

Fatto

Nell’istanza si precisava che la realizzazione dell’anzidetto ballatoio risultava indispensabile per il superamento della rampa di scale da parte di una condomina portatrice di handicap.

Essendo sottoposto a vincolo venne acquisito il parere della Commissione edilizia comunale integrata che espresse parere favorevole all’installazione dell’ascensore ma contrario alla realizzazione del predetto ballatoio. Parere confermato della Soprintendenza per i Beni architettonici e ambientali .

Veniva quindi rilasciata un’autorizzazione edilizia relativa alla sola installazione dell’ascensore e recante – altresì – l’esplicita prescrizione di non realizzare anche il predetto ballatoio.

L’autorizzazione non venne impugnata nella parte recante tale divieto, il quale venne peraltro violato mediante la realizzazione del manufatto.

Successivamente alla realizzazione del manufatto, il condominio chiese quindi il rilascio di un’autorizzazione edilizia in sanatoria per la realizzazione del ballatoio predetto, integrando successivamente l’istanza per richiedere di installare un ulteriore ballatoio per le necessità di altro condomino portatore di handicap.

La Commissione edilizia comunale integrata si espresse in senso negativo sulle due richieste, richiamandosi anche al proprio precedente parere e l’amministrazione rigettò la richiesta di sanatoria.

A fronte di tale rigetto il condominio agiva in giudizio censurando l’atto impugnato, fra l’altro, anche riguardo violazione e falsa applicazione di legge con riguardo alle pertinenti disposizioni contenute nella l. 28 febbraio 1985, n. 47, nella l. 29 giugno 1939, n. 1497, e nella l. 5 agosto 1978, n. 457.

Il primo grado si concludeva favorevolmente per il ricorrente, e a fronte della pronuncia di primo grado l’Amministrazione proponeva appello dando l’occasione al Consiglio di Stato di pronunciarsi sulla questione.

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La decisione

Nel definire la controversia, il collegio ha tuttavia dovuto preliminarmente affrontare una peculiare eccezione della resistente: essa sosteneva infatti che la mancata impugnazione della prima autorizzazione (che negava la possibilità di realizzare il primo ballatoio, poi realizzato da parte del condominio e oggetto di istanza di sanatoria) precludeva all’utilizzo dell’esercizio della sanatoria stessa.

Ma sul punto, il Collegio ha evidenziato come tale argomento sia “alquanto paradossale”, e ciò in quanto “La sanatoria … costituisce infatti lo strumento tipico per ordinariamente ricondurre alla legalità gli abusi edilizi, e la sua utilizzazione non può che essere consentita a chiunque abbia edificato sine titulo, anche a prescindere dalla pregressa sua mancata impugnazione di provvedimenti di diniego a costruire l’opera abusiva, purché ovviamente seguitino a sussistere al riguardo le condizioni inderogabilmente chieste dalla disciplina medesima, ossia sotto il profilo sostanziale la c.d. “doppia conformità””.

Nel merito, il Collegio conferma la sentenza di primo grado, laddove ricostruisce la normativa di settore nel senso che, in presenza di portatori di handicap, il diniego al rilascio del titolo edilizio strumentale alla rimozione di barriere architettoniche comporta un impegnativo onere motivazionale in capo all’amministrazione: essa deve infatti motivare in ordine alla natura e della serietà del pregiudizio subito dal bene tutelato da un vincolo, della sua rilevanza in rapporto al complesso in cui l’opera si colloca e con riferimento a tutte le alternative eventualmente prospettate dall’interessato.

Nel ragionamento della pronuncia, in particolare, si evidenzia come l’art. 4 della l. n. 13 del 1989, gli interventi volti ad eliminare le barriere architettoniche si possono effettuare anche su beni sottoposti a vincolo come beni culturali, e la relativa autorizzazione “può essere negata solo ove non sia possibile realizzare le opere senza serio pregiudizio del bene tutelato”, precisandosi quindi al comma 5 che “il diniego deve essere motivato con la specificazione della natura e della serietà del pregiudizio, della sua rilevanza in rapporto al complesso in cui l’opera si colloca e con riferimento a tutte le alternative eventualmente prospettate dall’interessato”.

Si è in tal modo introdotto nell’ordinamento un onere di motivazione particolarmente intenso, e ciò in quanto l’interesse alla protezione della persona svantaggiata può soccombere di fronte alla tutela del patrimonio artistico, a sua volta promanante dall’art. 9 Cost., soltanto in casi eccezionali.

Tuttavia, l’aspetto maggiormente interessante della pronuncia sembra costituito da un’ulteriore considerazione svolta dal Collegio.

Il ragionamento nel merito si avvia infatti dalla premessa che – come anche affermato ad esempio da Cass. civ., Sez. II, 28 marzo 2017, n. 7938 – “la speciale disciplina di favore contenuta nella l. 9 gennaio 1989, n. 13, si applica anche a beneficio di persone anziane le quali, pur non essendo portatrici di disabilità vere e proprie, soffrano comunque di disagi fisici e di difficoltà motorie”.

Tale legge infatti, prosegue il Collegio, in base ad un’interpretazione costituzionalmente orientata, “esprime il principio secondo il quale i problemi delle persone affette da una qualche specie invalidità devono essere assunti dall’intera collettività, e in tal senso ha imposto in via generale che nella costruzione di edifici privati e nella ristrutturazione di quelli preesistenti, le barriere architettoniche siano eliminate indipendentemente dalla effettiva utilizzazione degli edifici stessi da parte di persone disabili, trattandosi comunque di garantire diritti fondamentali (così Corte Cost., 10 maggio 1999, n. 167, e Cass. civ., Sez. II, 25 ottobre 2012, n. 18334) e non già di accordare diritti personali ed intrasmissibili a titolo di concessione alla persona disabile in quanto tale (cfr. sul punto Cass. civ., Sez. II, 26 febbraio 2016, n. 3858).”

Ciò conduce dunque a che le disposizioni contenute nella l. n. 13 del 1989 siano interpretate in senso estensivo (la pronuncia richiama sul punto anche Cons. Stato, Sez. VI, 18 ottobre 2017, n. 4824).

Da Altalex-2 feb 2020

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