Ascensori per disabili, Iva al 4% solo se si soddisfano i requisiti tecnici

Ascensori per disabili, Iva al 4% solo se si soddisfano i requisiti tecnici

Le opere finalizzate all’eliminazione delle barriere architettoniche devono rispondere alle caratteristiche del DM 236/1989

16/01/2020 – L’installazione di un ascensore per disabili può beneficiare dell’Iva al 4% solo se si rispettano le prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità contenute nel DM 236/1989 sul superamento delle barriere architettoniche.
 
A chiarirlo l’Agenzia delle Entrate nella Risposta 3/2020.
 

Ascensori per disabili: senza requisiti no Iva agevolata

L’Iva agevolata al 4%, pur essendo prevista per le “prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto o aventi ad oggetto la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento o alla eliminazione delle barriere architettoniche” non si applica in maniera automatica.
 
Le Entrate, infatti, hanno chiarito che per tali contratti di appalto, aventi cioè ad oggetto la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento o alla eliminazione delle barriere architettoniche, il legislatore ha privilegiato la natura del prodotto piuttosto che lo status di invalidità del soggetto acquirente.
 
Di conseguenza, non basta installare un ascensore in un condominio con persone disabili per usufruire dell’Iva agevolata; tale agevolazione è circoscritta alle ipotesi in cui sussiste l’effettiva rispondenza degli ascensori e degli altri elementi installati alle peculiarità tecniche imposte dalla normativa, senza lasciare spazio alla possibilità di derogare a tali caratteristiche strutturali minime.
 

Ascensori per disabili: ecco i requisiti

I requisiti da soddisfare per l’installazione di un ascensore per disabili sono elencati nel DM 236/1989. Ad esempio, nei nuovi edifici residenziali l’ascensore deve avere le seguenti caratteristiche:
– cabina di dimensioni minime di 1.30 m di profondità e 0.95 m di larghezza;
– porta con luce netta minima di 0.80 m posta sul lato corto;
– piattaforma minima di distribuzione anteriormente alla porta della cabina di 1.50×1.50 m.
 
In caso di adeguamento di edifici preesistenti, ove non sia possibile l’installazione di cabine di dimensioni superiori, l’ascensore può avere le seguenti caratteristiche:
– cabina di dimensioni minime di 1,20 m di profondità e 0,80 m di larghezza;
– porta con luce netta minima di 0.75 m posta sul lato corto;
– piattaforma minima di distribuzione anteriormente alla porta della cabina di 1.40×1.40 m.
 
Le porte di cabina e di piano devono essere del tipo a scorrimento automatico. Nel caso di adeguamento la porta di piano può essere del tipo ad anta incernierata purché’ dotata di sistema per l’apertura automatica. In tutti i casi le porte devono rimanere aperte per almeno 8 secondi e il tempo di chiusura non deve essere inferiore a 4 sec.
 
L’arresto ai piani deve avvenire con auto livellamento con tolleranza massima di 2 cm. Lo stazionamento  della cabina ai piani di fermata deve avvenire con porte chiuse.
 
Precisi requisiti sono richiesti anche per la bottoniera di comando, il campanello di allarme e la segnalazione sonora dell’arrivo al piano.
 

Da Edilportale.com-15 gen 2020

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