Amusement, Fratelli D’Italia: “Il gioco deve essere accessibile a tutti”

Amusement, Fratelli D’Italia: “Il gioco deve essere accessibile a tutti”

Presentata da Fratelli d’Italia e pubblicata alla Camera una proposta di legge sui parchi giochi accessibili a persone normodotate e disabili.


Il mondo dell’Amusement deve essere accessibile a tutti. Alle persone normodotate e a quelle che presentano disabilità.
È quello che viene proposto dalla deputata di Fratelli D’Italia, Maria Teresa Bellucci in un disegno di legge, presentato lo scorso 23 dicembre ma pubblicato in questi giorni alla Camera.
“Il gioco – spiega la deputata Bellucci – è un diritto previsto dall’articolo 31 della Convenzione sui diritti del fanciullo, approvata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York il 20 novembre 1989 e ratificata dall’Italia ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176”.
“Compito di uno Stato di diritto – continua Bellucci – è proprio la tutela dei più deboli, che significa tradurre in servizi e in reali opportunità i princìpi democratici sanciti dalla Costituzione.
Il grado di civiltà di una nazione si misura anche in base al livello di attenzione che essa ha nei confronti delle persone con disabilità e ai servizi concreti che assicura a queste persone.
In Italia, invece, i parchi giochi inclusivi, cioè privi di barriere architettoniche e accessibili da parte di tutti i bambini, sono solo 234, sono concentrati prevalentemente al centro-nord e spesso, nonostante la loro definizione, non sono accessibili per i bambini con disabilità intellettiva o con disturbi dello spettro autistico.
Andare al parco giochi, giocare con gli amici o con fratelli e sorelle, condividere lo stesso spazio di gioco con i compagni di scuola: azioni semplici, che dovrebbero appartenere alla quotidianità di tutti i bambini. Purtroppo, spesso, troppo spesso, non è così.
Pensiamo ai parchi giochi delle nostre città: i migliori sono attrezzati con strutture moderne e colorate, ma spesso sono inaccessibili, costruiti su più livelli, con scalini e appigli. In Italia sono pochissimi i parchi giochi davvero accessibili ai bambini con disabilità, intendendo per parchi giochi accessibili le aree gioco usufruibili anche da parte dei bambini con disabilità, non solo motorie, ma anche neuro-sensoriali: parchi dove tutti i bambini, anche quelli con disabilità, possono esercitare il loro diritto al gioco.
Sono parchi privi di barriere architettoniche, dove sono installati giochi il più possibile accessibili e fruibili da parte di bambini che, ad esempio, usano la sedia a rotelle, sono ipovedenti o hanno una disabilità motoria lieve, ma anche da parte di bambini normodotati.
Sono parchi in cui ci sono strutture per il gioco con rampe al posto delle scale, con tunnel giganti accessibili anche per chi è in sedia a rotelle e con giostre girevoli che possono essere utilizzate da tutti.
Attualmente il nostro ordinamento è privo di una normativa di riferimento per la realizzazione di parchi giochi inclusivi e tutte le iniziative portate avanti in questo ambito sono lasciate all’intraprendenza e alla sensibilità di alcune amministrazioni pubbliche ed alla beneficenza di privati e del Terzo settore”.

Proposta di legge presentata da Fratelli d’Italia.

ARTICOLO 1. “La presente legge, in attuazione dei princìpi stabiliti dall’articolo 31 della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, dall’articolo 30 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, e dall’articolo 3 della Costituzione, reca disposizioni per assicurare ai bambini con disabilità la fruibilità dei parchi giochi, in modo da consentire la loro completa integrazione sociale e il loro sviluppo personale”.

ARTICOLO 2. “Ai fini di cui alla presente legge, si intende per: a) parchi giochi, gli spazi attrezzati, custoditi o incustoditi, destinati all’attività ludica dei bambini, che sono di proprietà pubblica e liberamente fruibili a titolo gratuito e che non prevedono la presenza obbligatoria di operatori professionisti; b) parchi giochi inclusivi, i parchi giochi pienamente fruibili anche da parte dei bambini con disabilità; c) progettazione universale, la progettazione di prodotti, opere, edifici e ambienti in modo tale che siano utilizzabili da tutti, comprese le persone con disabilità, nella più larga misura possibile, senza necessità di adattamenti”.

ARTICOLO 3. “Il Governo è delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per favorire la realizzazione di parchi giochi inclusivi in tutto il territorio nazionale, in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi: a) individuare un livello minimo di diffusione dei parchi giochi inclusivi in relazione a ciascun ambito territoriale; b) stabilire le caratteristiche tecniche, dimensionali e qualitative per la progettazione e per la riqualificazione dei parchi giochi, ai fini dell’individuazione e dell’eliminazione degli ostacoli e delle barriere all’accessibilità per ogni tipo di disabilità; c) stabilire i criteri di accessibilità e di inclusività dei parchi giochi; d) prevedere incentivi economici per i comuni che intendono realizzare, in forma singola o associata, parchi giochi inclusivi; e) armonizzare, riordinare e semplificare, per i fini di cui alle lettere da a) a d), le disposizioni vigenti in materia di disabilità, di accessibilità e di diritto alla mobilità”.

ARTICOLO 4. “A fine di supportare l’azione del Governo volta all’attuazione dei decreti legislativi di cui all’articolo 3, è istituita, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, la Commissione per l’inclusività. La Commissione di cui al comma 1 è composta da un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da un rappresentante del Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, da un rappresentante del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, da un rappresentante della Conferenza delle regioni e delle province autonome, da un rappresentante della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da un rappresentante dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza, da un rappresentante della Federazione tra le associazioni nazionali delle persone con disabilità, scelto nell’ambito delle associazioni che si occupano di diritti dei bambini, e da un rappresentante degli enti del Terzo settore. La Commissione di cui al comma 1 ha i seguenti compiti: a) promuovere la diffusione della conoscenza e della cultura dell’accessibilità e dell’inclusività dei parchi giochi; b) svolgere azioni di supporto e di orientamento nei confronti delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti privati per la realizzazione di parchi giochi inclusivi, anche attraverso l’elaborazione e la diffusione di apposite linee guida, che sono periodicamente aggiornate e la cui attuazione è monitorata dalla Commissione stessa; c) monitorare l’attuazione delle norme che definiscono i livelli minimi di diffusione dei parchi giochi inclusivi nel territorio nazionale, in collaborazione con l’Osservatorio nazionale per l’infanzia e l’adolescenza e con l’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità; d) promuovere l’introduzione, nei programmi didattici delle scuole secondarie di secondo grado a indirizzo tecnico e nell’ambito degli insegnamenti impartiti presso le università a indirizzo socio-pedagogico e scientifico, di insegnamenti relativi alla progettazione universale, che forniscano agli studenti competenze specifiche in materia di progettazione di spazi accessibili e inclusivi nonché di tipo educativo e pedagogico, funzionali alla realizzazione di parchi giochi inclusivi.

ARTICOLO 5. “I comuni, in quanto soggetti responsabili della pianificazione urbanistica, della progettazione, della riqualificazione e della gestione degli spazi pubblici, assicurano l’attuazione delle disposizioni in materia di realizzazione dei parchi giochi inclusivi e provvedono al monitoraggio delle condizioni dei parchi giochi esistenti o di nuova realizzazione”.

ARTICOLO 6. “Al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 3, comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera: progettazione universale, la progettazione di prodotti, opere, edifici e ambienti in modo tale che siano utilizzabili da tutti, comprese le persone con disabilità, nella più larga misura possibile, senza necessità di adattamenti; b) all’articolo 95: 1) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: o sulla base del criterio della progettazione universale; 2) dopo il comma 4 è inserito il seguente: 4-bis. I contratti relativi alla realizzazione e alla riqualificazione di parchi giochi pubblici fruibili anche da parte dei bambini con disabilità sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio della progettazione universale”.

ARTICOLO 7. “Nell’ambito degli interventi ammessi alla ripartizione della quota dell’otto per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche a diretta gestione statale sono compresi gli interventi relativi alla realizzazione di nuovi parchi giochi inclusivi e all’adeguamento dei parchi giochi esistenti al fine di renderli fruibili anche da parte dei bambini con disabilità, progettati in base ai criteri della progettazione universale. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede ad apportare all’articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, le modifiche necessarie al suo adeguamento a quanto disposto dal comma 1 del presente articolo”.

Da Gioco News.it del 29.02.2020

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