Abbattimento barriere architettoniche: Superbonus 110% anche in edifici senza disabili e Over 65

Abbattimento barriere architettoniche: Superbonus 110% anche in edifici senza disabili e Over 65

Gli interventi possono riguardare anche gli spazi non residenziali (garage, cantine etc.) e basta il consenso della maggioranza assoluta dei condomini per ottenere il bonus

Il dado è (finalmente) tratto: gli interventi che eliminano le barriere architettoniche prendono il Superbonus 110% sempre, anche negli appartamenti dove non sono presenti Over 65 o disabili.

Lo ha confermato il Ministero dell’Economia, rispondendo in commissione finanze della Camera all’interrogazione Fragomeli «Chiarimenti sull’applicazione del Superbonus a talune fattispecie di interventi edilizi».

Nello specifico:

  • gli interventi possono riguardare anche gli spazi non residenziali (garage, cantine etc. ) e basta il consenso della maggioranza assoluta dei condomini per ottenere il bonus. In questo ultimo caso il massimale va calcolato su tutte le unità e ripartito solo per chi ha aderito;
  • oltre al Superbonus 110% diretto, per l’abbattimento delle barriere architettoniche sarà possibile ottenere lo sconto in fattura e la cessione del credito;
  • sarà possibile usufruire dell’agevolazione anche nei condomini dove non sono presenti disabili o ultrasessantacinquenni, per garantire a tutti l’accessibilità e l’acquisto per tutti gli appartamenti dello stabile.

Superbonus 110% per l’abbattimento delle barriere architettoniche: l’ultimo miglio

Nella risposta si evidenzia che, come chiarito con la Guida «Superbonus 110 per cento», pubblicata dall’Agenzia delle entrate nel 2021, relativamente alle spese sostenute dal 1° gennaio 2021, per gli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, per favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione alle persone portatrici di handicap, in situazione di gravità, di cui all’art.16-bis, comma 1, lettera e), del TUIR approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir), in alternativa alla fruizione diretta del Superbonus, può essere esercitata l’opzione per un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dai fornitori (cosiddetto sconto in fattura), o per la cessione del credito corrispondente alla predetta detrazione che, ai sensi dell’articolo 16, comma 1, del DL 63/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 90/2013, si applica su un ammontare massimo di spesa attualmente pari a 96.000 euro.

La presenza, nell’edificio oggetto degli interventi, di «persone di età superiore a sessantacinque anni» è in ogni caso irrilevante ai fini dell’applicazione del beneficio, atteso che, come ribadito con la circolare dell’Agenzia delle entrate n. 19/E dell’8 luglio 2020, la detrazione di cui al citato articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del Tuir spetta per le spese sostenute per gli interventi che presentano le caratteristiche previste dalla specifica normativa di settore applicabile ai fini dell’eliminazione delle barriere architettoniche, anche in assenza di disabili nell’unità immobiliare o nell’edificio oggetto degli interventi.

La predetta detrazione spetta, in sostanza, qualora l’intervento presenti le caratteristiche di cui al citato decreto ministeriale, a prescindere dalla sussistenza di ulteriori requisiti, quali, tra gli altri, la presenza nell’immobile o nell’edificio di persone di età superiore a sessantacinque anni. Il medesimo principio è applicabile anche ai fini del Superbonus 110%.

Il Ministero della transizione ecologica, nel concordare sul fatto che anche per detti interventi sia applicabile l’opzione dello sconto in fattura e cessione del credito, in forza del generico richiamo, previsto dal comma 13 dell’articolo 119, a tutti gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 del medesimo articolo, evidenzia che i cennati interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere, in quanto facenti parte degli «interventi trainati» di cui al comma 2 del citato articolo 119, sottendono alla condizione del doppio passaggio di classe energetica di cui al successivo comma 3. Quest’ultimo, infatti, sia applica a tutti gli interventi di cui al comma 2.

Da Ingenio 30/4/2021

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