Come viene segnalato dalla Rete dei CAAD dell’Emilia Romagna (Centri per l’Adattamento dell’Ambiente Domestico), la testata «La legge per tutti» propone un’interessante rassegna di Sentenze riguardanti le barriere architettoniche, prodotte dal luglio del 2018 al mese di gennaio di quest’anno, dal Consiglio di Stato, dalla Corte di Cassazione, dalle Corti d’Appello o dai TAR (Tribunali Amministrativi Regionali). Il più recente pronunciamento, ad esempio, concerne gli interventi volti a eliminare le barriere in edifici sottoposti a vincolo come beni culturali
Come viene
segnalato dalla Rete dei CAAD dell’Emilia Romagna (Centri per
l’Adattamento dell’Ambiente Domestico), la testata «La legge per tutti»
propone un’interessante rassegna di Sentenze riguardanti le barriere
architettoniche, prodotte dal luglio del 2018 al mese di gennaio di
quest’anno, dal Consiglio di Stato, dalla Corte di Cassazione, dalle Corti
d’Appello o dai TAR (Tribunali Amministrativi Regionali).
Per citare solo la più recente, si tratta della Sentenza n. 355/20 del Consiglio di
Stato, secondo la quale gli interventi volti ad eliminare le barriere
architettoniche, previsti dall’articolo 2 della Legge 13/89, si possono effettuare anche su beni
sottoposti a vincolo come beni culturali, e la relativa autorizzazione «può
essere negata solo ove non sia possibile realizzare le opere senza serio
pregiudizio del bene tutelato», precisando cioè che «il diniego deve
essere motivato con la specificazione della natura e della serietà del
pregiudizio, della sua rilevanza in rapporto al complesso in cui l’opera si
colloca e con riferimento a tutte le alternative eventualmente prospettate
dall’interessato».
Secondo «La legge per tutti», tale provvedimento «ha introdotto
nell’ordinamento un onere di motivazione particolarmente intenso, in quanto
l’interesse alla protezione della persona svantaggiata può soccombere di fronte
alla tutela del patrimonio artistico, a sua volta promanante dall’articolo 9
della Costituzione, soltanto in casi eccezionali».
Da Superando.it-4 ore fa
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